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STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede

Art.1 è costituita con Sede in Via Dante, 94, 22100 Como l’Associazione  “ACCIPE organizzazione di volontariato” in forma abbreviata “ACCIPE ODV”

Quale ente del terzo settore, in conformità al dettato dell’art. 32 del D.lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia: il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

 

Art.2 L’Associazione “ACCIPE ODV”, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi cristiani, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà umana e sociale.

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

L’associazione è costituita per perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività  di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente statuto sociale.

 

Finalità e attività

Art. 3 L’associazione ha come finalità principale quella di promuovere lo sviluppo integrale della persona umana, in particolare dei bambini, dei ragazzi e delle donne.

si propone così:

  • di garantire ai bambini poveri di qualsiasi nazionalità e religione sia in Italia che all’estero l’accesso a percorsi di istruzione scolastica perché tutti possano ricevere un’educazione commisurata alle loro capacità;
  • attivare percorsi di autonomia per bambini e ragazzi diversamente abili;
  • sostenere percorsi professionali a favore dei più svantaggiati al fine di aiutarli a raggiungere una sufficiente autonomia economica;
  • operare in ambito nazionale ed internazionale per la solidarietà e la cooperazione tra i popoli contro ogni forma di indigenza e di emarginazione;
  • promuovere opportune azioni  di sensibilizzazione sociale alle tante situazioni  e forme di povertà sia in Italia sia all’estero.

 

Art. 4 L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

  • adozioni a distanza;
  • mostre dei prodotti confezionati nei villaggi dalle donne o nei laboratori;
  • incontri sensibilizzazione sulle situazioni di povertà nel mondo per far maturare un senso di solidarietà e di collaborazione con queste realtà;
  • edizione di stampe periodiche e non;
  • raccolte fondi,
  • effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

 

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

Soci

Art. 6 Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

 

Art. 7 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

 

Art. 8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

 

Diritti e doveri dei soci

Art. 9 I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L’associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 10 La qualità di socio si perde:

a) per morte

b) per morosità nel pagamento della quota associativa

c) dietro presentazione di dimissioni scritte

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione  di inattività prolungata.

La perdita di qualità  dei soci nei casi a), b), e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

 

Art. 11 Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative  che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

 

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12 Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo

c. il presidente

d. il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca: almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, deliberata il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante qualsiasi mezzo atto affinchè tutti i  soci siano informati, almeno 3 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso  di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

 

Art. 14 L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

 

Art. 15 L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di due deleghe.

E’ possibile l’intervento all’Assemblea  mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

 

Art. 16 Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

Art. 17 L’ Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo
  • definisce il programma generale annuale di attività
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art 10
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno

 

Art. 18 L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione  e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole  della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio. l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Consiglio Direttivo  

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

 

Art. 20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante qualsiasi mezzo atto ad informare i consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

 

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività, presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la reazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come art. 10.

 

Art. 22 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

 

Il presidente

Art. 23 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ed altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

Il Tesoriere

Art. 24 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

 

Il Segretario

Art. 25 il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai libri soci.

 

L’Organo di controllo

Art. 26 Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dell’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocromatico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione , anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto  in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del  monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine , possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

 

Revisore legale dei conti

Art. 27 Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D.Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

 

Art. 29 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 30 Le entrate dell’Associazione sono costruite da:

a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da conversioni;

e) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo prevenga all’Associazione.

 

Art. 31 Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità  patrimoniali.

 

Art. 32 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione .

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

Art. 33 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L’associazione nel caso in cui realizzerà ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

L’associazione, nel caso in cui realizzerà ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento per qualunque causa di cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione di volontariato l’organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta per legge.

Norma finale

Art. 35 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Como 07/03/2021

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